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Risarcimento diretto: cos'è e come funziona la procedura

In caso di incidente stradale senza colpa, o in concorso di colpa, in alcune particolari situazioni, è possibile richiedere il risarcimento diretto alla propria Compagnia assicurativa e non, come nel caso del risarcimento ordinario, a quella della controparte. È importante conoscere le condizioni necessarie per poter esercitare questa opzione in materia di assicurazione auto.

 

Indice

  • Cos'è il risarcimento diretto
  • Quando si applica il risarcimento diretto
  • Risarcimento diretto dei danni: quando non si può richiedere
  • Come richiedere il risarcimento diretto
  • Vantaggi e svantaggi del risarcimento diretto
  • Risarcimento diretto vs risarcimento ordinario
  • FAQS

  • Cos'è il risarcimento diretto


    Il risarcimento diretto è stato introdotto in Italia  con il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005, artt. 149 e 150 e successivo D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254) . Si tratta di una particolare procedura secondo cui, in determinati casi di incidente stradale, di cui non si è responsabile (o lo si è solo in parte) , se la propria Compagnia assicurativa aderisce alla cosiddetta Convenzione C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è possibile richiedere il risarcimento del danno subìto nel sinistro direttamente alla propria Compagnia assicurativa. 

     

    Quest’ultima, poi, potrà rivalersi nei confronti della Compagnia di colui che ha causato il sinistro o che ha contribuito a causarlo. Affinché questo sia possibile anche questa Compagnia assicurativa deve aver aderito alla convenzione C.A.R.D.


    Quando si applica il risarcimento diretto


    Per richiedere il risarcimento diretto alla propria Compagnia assicurativa devono verificarsi quattro condizioni:

  • l’incidente deve essersi verificato tra veicoli a motore provvisti di copertura assicurativa e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • la collisione deve essere avvenuta esclusivamente tra due veicoli;
  • l’incidente deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • entrambe le Compagnie di assicurazione (quella del danneggiato e quella del danneggiante) devono aver aderito alla convenzione C.A.R.D..

  • Risarcimento diretto dei danni: quando non si può richiedere


    In tutti i sinistri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui sopra è necessario rivolgersi alla propria Compagnia. Si avrà diritto al risarcimento solo nei casi di assenza di responsabilità o responsabilità parziale (pro quota)

     

    Il risarcimento diretto dei danni causati da un incidente stradale, invece, non può essere richiesto se il sinistro è stato causato solo per propria colpa.  

     

    Allo stesso modo, non è possibile richiedere il risarcimento diretto in assenza delle condizioni citate nel precedente paragrafo e cioè, per esempio, se i veicoli coinvolti sono senza copertura assicurativa o immatricolati in paesi differenti da Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; se l’incidente è avvenuto in paesi diversi da quelli appena citati; se la collisione ha visto coinvolti più di 2 veicoli; o se anche solo una delle due Compagnie assicurative non aderisce alla convenzione C.A.R.D..

     

    Ci sono, inoltre, altri casi in cui non si può richiedere il risarcimento diretto dei danni:

  • se nell’incidente sono coinvolte macchine agricole, natanti o motocicli con vecchia targa a 5 caratteri;
  • se nell’incidente non c’è stata collisione tra i veicoli

  • Come richiedere il risarcimento diretto


    Per fare richiesta del risarcimento diretto dell’assicurazione è necessario inviare alla propria Compagnia la denuncia o il modulo di constatazione amichevole compilato. Per farlo è sempre possibile farsi supportare dalla propria Agenzia di competenza.

     

    Nella richiesta bisogna inserire alcune informazioni fondamentali, come:

    • i nomi degli assicurati;
    • le targhe dei veicoli coinvolti;
    • i nomi delle Compagnie assicuratrici;
    • le circostanze e le modalità dell’incidente;
    • le generalità di eventuali testimoni;
    • la nota sull'eventuale intervento degli organi di Polizia;
    • l’indicazione su quando e dove è possibile procedere alla perizia necessaria ad accertare l'entità del danno.

    Vantaggi e svantaggi del risarcimento diretto


    Il risarcimento diretto dei danni ha il grande vantaggio di poter semplificare l’iter di liquidazione del sinistro in favore del danneggiato, consentendo di avere come interlocutore la propria Compagnia di assicurazione.

     

    Il principale svantaggio, invece, è che non tutte le tipologie di danno possono essere risarcite in forma diretta. I danni risarcibili, nello specifico, sono quelli a carico del veicolo, cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, e persone (conducente), ma in quest’ultimo caso solo per danni di lieve entità, con invalidità biologica permanente pari o inferiore al 9%.


    Risarcimento diretto vs risarcimento ordinario


    La grande differenza “pratica” tra il risarcimento diretto e il risarcimento ordinario è che:

  • il primo va richiesto alla propria Compagnia assicurativa solo in presenza dei requisiti di applicabilità (ad esempio in caso di collisione tra due veicoli a motore regolarmente assicurati e immatricolati in Italia);
  • mentre quello ordinario va chiesto alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro nei casi in cui è esclusa l’applicabilità del risarcimento diretto.

  • FAQs


    Quando posso chiedere un risarcimento diretto?

    È possibile richiedere un risarcimento diretto, in caso di incidente senza colpa, se il sinistro è avvenuto in Italia, San Marino o Città del Vaticano e la collisione ha coinvolto non più di due veicoli a motore (senza coinvolgimento di altri veicoli) provvisti di copertura assicurativa e immatricolati in uno dei Paesi sopracitati. Entrambe le compagnie assicurative coinvolte devono aver aderito alla convenzione C.A.R.D..


    Quando si chiede il risarcimento diretto?

    Richiedere il risarcimento diretto è obbligatorio nei casi di applicabilità dello stesso.


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